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Diritto di sciopero: l’Europa boccia la legge 146/90. Ma l’Italia allarga i vincoli alla logistica

Diritto di sciopero: l’Europa boccia la legge 146/90. Ma l’Italia allarga i vincoli alla logistica

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa segnala tre gravi violazioni della Carta sociale europea da parte dell’Italia. Troppo ampio l’elenco dei servizi essenziali e eccessive le limitazioni. Mentre il Governo tace, la Commissione di garanzia estende le regole ai lavoratori della logistica.

di Emilio Banchetti

Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), organo del Consiglio d’Europa, punta il dito contro l’Italia per le restrizioni imposte dalla legge 146 del 1990: tutto nasce da una denuncia presentata nel marzo 2022 dall’Unione Sindacale di Base. Il CEDS, composto da 15 esperti indipendenti incaricati di monitorare la Carta sociale europea, ha reso noto lo scorso 13 marzo che l’applicazione pratica della normativa italiana sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali comporti tre rilevanti violazioni dei diritti fondamentali.

È la definizione stessa di «servizio essenziale» a essere messa sotto accusa in primo luogo: secondo il CEDS, l’elenco italiano è «eccessivamente ampio». La legge 146/90, ampliata nel 2015, impone restrizioni al diritto di sciopero anche in settori che non vengono considerati essenziali secondo gli standard internazionali, ad esempio quelli dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Secondo queste definizioni, un servizio è da considerarsi essenziale solo se la sua interruzione mette in pericolo la vita, la sicurezza personale o la salute della popolazione. L’Italia, invece, include settori come i trasporti, la scuola, la raccolta rifiuti, le poste e persino il bancario e assicurativo, violando così l’articolo 6 della Carta sociale europea.

L’obbligo di indicare la durata dello sciopero nella comunicazione preventiva (10 giorni prima) è la seconda violazione ravvisata dal CEDS, che già nel 2006 aveva segnalato questo punto come una «restrizione eccessiva», poiché tende a neutralizzare l’efficacia dell’astensione, sbilanciando i rapporti di forza a favore della parte aziendale.

Infine, sono bocciate le norme sul «distacco oggettivo», ossia la rarefazione degli scioperi che impone pause tra una mobilitazione e l’altra, e sui «periodi di esclusione», ovvero le franchigie che vietano lo sciopero in determinati periodi: queste disposizioni rendono le astensioni molto meno efficaci, impedendole in momenti chiave per la vertenza e il settore.

Il Governo, adesso, è tecnicamente obbligato ad adeguarsi, ma la Commissione di garanzia sul diritto di sciopero ha deciso di procedere nella direzione diametralmente opposta. Poche ore prima che venisse resa pubblica la segnalazione del CEDS, l’11 marzo la CGS ha stabilito con un avviso che le azioni di sciopero nel settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge 146/1990. Basta che l’azienda muova beni considerati essenziali (fonti energetiche, prodotti di prima necessità) perché si applichino le restrizioni, anche se lo sciopero non dovesse riguardare direttamente quelle merci.

La Commissione, dunque, estende il perimetro delle restrizioni al diritto di sciopero proprio mentre l’Europa ne chiede il ridimensionamento. Se le indicazioni del CEDS venissero recepite, il panorama delle relazioni industriali in Italia cambierebbe radicalmente, consentendo miglioramenti oggettivi delle condizioni di lavoro in molti settori in cui, ad oggi, l’esercizio del diritto di sciopero è messo in discussione. Questo è l’unico strumento in grado di garantire un confronto democratico non sbilanciato verso la parte datoriale, dando la possibilità di rivendicare innanzitutto salari adeguati, mentre negare il diritto di sciopero significa impoverire il lavoro e, in definitiva, tutto il Paese.

USB ne discute in un’assemblea nazionale il 15 aprile a Roma: l’Italia viola il diritto di sciopero, evidentemente è il momento di riprenderselo.

Pubblicato il: 14/04/2026 da Emilio Banchetti