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Riforma della magistratura: perché il vero obiettivo è assoggettare i pubblici ministeri al governo

Riforma della magistratura: perché il vero obiettivo è assoggettare i pubblici ministeri al governo

Imperversa la “campagna referendaria” sulla riforma della giustizia. Dietro le motivazioni del “Sì” il vero disegno di mettere i pubblici ministeri sotto gli ordini del governo.

di Eugenio Fofi

Le date previste per il voto sul referendum riguardo la riforma della magistratura sono il 22 e il 23 marzo, come deciso dal Consiglio del Ministri, ma sarà il Tar del Lazio (Tribunale amministrativo regionale) a confermarle. Infatti, avendo la campagna di promozione referendaria “dal basso” raggiunto le 500mila firme c’è un conflitto di potere, su chi abbia maggior diritto di scegliere la data: se i cittadini o il Governo. Se dovessero vincere i firmatari, le date del voto saranno spostate più in là nel tempo. Tempo che servirebbe alla campagna per il “No” per informare più cittadini possibili sugli argomenti trattati e convincere più persone possibili ad andare a votare “No”. Infatti il referendum confermativo non deve raggiungere il quorum, il voto dipende solo dalla maggioranza dei votanti.

Proprio per raggiungere il maggior numero di persone possibili già dallo scorso autunno è iniziata la “campagna referendaria”. Sui social, in televisione e su ogni altro media si possono leggere e ascoltare quotidianamente le posizioni dei singoli, così come dibattiti più o meno faccia a faccia tra sostenitori del “Sì” e sostenitori del “No”.
La riforma della magistratura intende separare le carriere dei magistrati, dividendoli definitivamente tra giudicanti e requirenti, o più comunemente giudici e pubblici ministeri (pm). Questo, mediante la formazione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno formato e dedicato ai giudici e uno dedicato ai pm (non più uno per entrambi i ruoli dei magistrati come è oggi), ma con l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, che dovrebbe prendere il posto dell’attuale CSM in merito alla giurisdizione disciplinare di entrambi i ruoli.

Un primo punto di dibattito si centra proprio sulla composizione della corte e dei due consigli. Questa avverrebbe per sorteggio. Oggi i due terzi del consiglio, i cosiddetti membri togati (i magistrati), vengono eletti internamente (dagli stessi magistrati), mentre il restante un terzo, i cosiddetti membri laici (avvocati di lungo corso e docenti di giurisprudenza) viene eletto dal Parlamento. La riforma prevede un sorteggio per entrambi i gruppi, mantenendo i requisiti di anzianità e valutazioni di professionalità . Ponendo secondo i sostenitori del “No” seri dubbi di legittimità dei futuri organi del terzo potere della Repubblica. Mentre per i sostenitori del “Sì” il sorteggio permetterebbe anche a chi non è iscritto alle correnti di ricevere incarichi.
Una provocazione potrebbe essere quella di proporre il sorteggio tra tutti i candidabili come nuovo metodo di elezione del Parlamento.

Nonostante la riforma reciti la modifica degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, è l’art. 111 il vero fulcro del dibattimento.
L’articolo recita: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
…»
Da questo articolo partono 3 punti per la comprensione della necessità, secondo alcuni, di separare le carriere dei magistrati e quali saranno le conseguenze di questa riforma: il controllo dell’azione requirente, delle indagini, da parte del governo.

Il primo punto è quello della “parità” degli attori del contraddittorio: l’accusa (il pm) da un lato e la difesa (l’avvocato) dall’altro.
Nelle parole del Sottosegretario al Ministero della Giustizia Sisto (sostenitore della riforma e del Sì) alla festa del Fatto Quotidiano (14 settembre 2025): «Il giudice deve essere diverso dalle parti», rappresentando idealmente un triangolo isoscele «Deve essere lontano dalla difesa, come lontano dall’accusa. Diverso dalla difesa come diverso dall’accusa», concludendo con un altro esempio questa volta di natura sportiva: «Avete mai visto un arbitro che scende in campo della stessa città di una delle due squadre?».
La lettura di “pari” come “equidistanti” è una lettura recente che non fa parte della Costituzione. Secondo i sostenitori del “Sì” ci sarebbe un’alleanza implicita tra pm e giudici, perché entrambi fanno parte dello stesso organo dello Stato, la magistratura, e, ancora, potrebbero far parte della stessa corrente e inoltre potrebbero “doversi dei favori” impliciti. Nello specifico il giudice temerebbe il pm. Cosa non vera, vista la quantità di assoluzioni che si attestano sul 40%. Ma soprattutto perché accusa e difesa, non sono “pari” oggi proprio per la specificità dei ruoli.
Se da un lato il pubblico ministero indaga per verificare l’applicazione delle norme, a difesa della comunità che le norme rappresentano, dall’altro l’avvocato difende gli interessi del privato cittadino. Alla difesa sono concesse libertà che all’accusa non sono concesse. Nello specifico il pubblico ministero non può omettere atti o riportare il falso al fine di portare la sentenza in una specifica direzione. Se lo facesse rischia da sanzioni disciplinari a conseguenze penali. Mentre per l’avvocato è il contrario: rischia sanzioni e conseguenze penali se dovesse “tradire” il suo cliente (accusandolo di essere un criminale) secondo il reato di patrocinio infedele. Come è stato riassunto da Davigo: “il pm viene indagato se mente, l’altro se dice la verità”.
Le due parti sono quindi “pari” solo in quanto sono entrambi a conoscenza di tutti gli atti raccolti dal pm.

Il secondo punto è sul giudice terzo e imparziale.
Secondo dottrina “il giudice deve essere, oltre che indipendente da altri poteri, terzo e imparziale, neutrale cioè rispetto alla questione e alle persone, al fine di pervenire ad un giudizio libero e scevro da preconcetti e pregiudizi”. Chi sostiene il “Sì” parla dell’impossibilità d’imparzialità del giudice proprio per la sua “non terzietà” con il pm. Le ragioni sono le stesse che non renderebbero “pari” accusa e difesa: pm e giudici fanno parte dello stesso ordine, sono sotto la stessa istituzione di giurisdizione, potrebbero far parte della stessa corrente, potrebbero conoscersi e addirittura, come riportato da Italo Bocchino, “condividere la macchina per andare insieme al processo”, ma tutto questo non verrebbe meno con la riforma. Infatti giudici e pm continueranno ad essere magistrati con differenze di ruolo (uno giudicante e uno requirente) come lo sono oggi. Continueranno a poter essere appartenenti alla stessa corrente o a correnti opposte. Continueranno a frequentare gli stessi uffici. Continueranno a utilizzare mezzi in comune se comodo. E, soprattutto,  continueranno ad avere rapporti personali, così come con avvocati, con agenti di polizia per le indagini, ma anche con persone che con i processi non  hanno niente a che fare.

I sostenitori del “Sì” portano in causa anche un’altra combinazione di motivazioni: il caso Palamara e la grande protezione tra magistrati “che non si puniscono vicendevolmente” e non “pagherebbero mai per i loro errori”. Palamara ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura (mentre era indagato per corruzione a Perugia) fu intercettato e venne scoperto mentre con altri 5 magistrati togati del CSM e 2 politici per indirizzare la nomina del futuro procuratore di Roma. Il caso Palamara però ha rappresentato il contrario, tutti e 6 i magistrati sono stati sospesi o radiati, mentre i 2 politici sono stati entrambi difesi dal Parlamento. Uno dei due, Cosimo Ferri, è oggi parte dello staff del capo Dipartimento affari di giustizia al Ministero della Giustizia.

Infine c’è un non detto la Legge Cartabia. L’intento della riforma costituzionale di Meloni e Nordio sembra voler, in futuro, assoggettare i pm al Governo e alla maggioranza di turno. Se i sostenitori del “Sì” preferiscono valutare la riforma per quello che è scritto e non per quello che sarà in futuro. I sostenitori del “No” ricordano la Legge Cartabia. Legge che da la delega al Governo di individuare “criteri di priorità per le procure della Repubblica al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre”. La legge Cartabia è stata la prima vera legge che ha separato le carriere dei magistrati, riducendo a un solo cambio di carriera (da requirente a giudicante o viceversa). La riforma costituzionale della magistratura di Meloni e Nordio sembra quindi essere solo la coerente continuazione della precedente, evidentemente entrambe pensate come un assoggettamento del potere giudiziario all’esecutivo.

Pubblicato il: 19/01/2026 da Eugenio Fofi